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GLI AIUTI DI STATO Intensità d'aiuto in aree 87.3.c e phasing out Principio della necessità dell'aiuto Aiuti di Stato in agricoltura e OCM 1.
Come possono coesistere per una stessa
area più tipologie di massimali di finanziamento. Nella fattispecie, se si prende
in considerazione un Comune, ad esempio (omissis), si nota che è al tempo stesso
in Phasing out e "87.3.c". Quindi, quale regime di aiuto usufruisce una piccola
impresa che effettua un investimento in tale area? Le caratteristiche di zona in "Phasing
out" e "in deroga 87.3.c" fanno riferimento a due
problematiche differenti la cui sovrapposizione può effettivamente
ingenerare qualche confusione. Vorrei avere maggiori informazioni in merito ad un documento ufficiale della CE adottato nel 1998 che detta regole precise per date e tempi dell'ammissibilità a contributo delle spese in riferimento a date di inizio lavori/inizio investimenti e presentazione delle domande, ecc. Vorrei conoscere il documento specifico e quant'altro si riferisca all'aspetto "tempo" dell'ammissibilità delle spese (quesito del febbraio 2001). La questione
dell'ammissibilità delle spese all'intervento pubblico - cui fa
riferimento la domanda - va inquadrata nell'ambito del principio della
necessità dell'aiuto, che prevede l'inammissibilità alle agevolazioni
degli investimenti iniziati prima della presentazione della domanda
all'amministrazione competente. Ho letto su
stampa tecnica e qualificata che il settore del miele non pone particolari
problemi dal punto di vista degli aiuti di Stato stante, ad oggi, la
mancata istituzione di una Organizzazione comune di mercato che lo
disciplini. In linea di principio dunque si possono mettere in atto nel
settore interventi pubblici con una certa libertà, salvo segnalare
eventualmente gli aiuti alla Commissione europea. E' senz'altro vero che il miele è un prodotto agricolo, non è corretto invece assimilarlo - sotto il profilo della concorrenza e dell'ammissibilità di aiuti di Stato nel settore - a tutti gli altri prodotti agricoli. I recenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, applicabili dall'1 gennaio 2000 (GUCE C 28 dell'1/2/2000, p. 2), prevedono infatti (punto 3.1) che "...le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato". Ricordiamo che, nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli, le regole della concorrenza sono applicate dalla Commissione, non direttamente sulla base del trattato, ma nella misura determinata dal Consiglio con propri regolamenti. Riportiamo di seguito il testo del punto 3.8 degli orientamenti sopra citati: "Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I" del trattato "non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, Il MIELE, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, par. 1 e la prima frase dell'articolo 88, par. 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati
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