GLI AIUTI DI STATO

Intensità d'aiuto in aree 87.3.c e phasing out

Principio della necessità dell'aiuto

Aiuti di Stato in agricoltura e OCM


1. Come possono coesistere per una stessa area più tipologie di  massimali di finanziamento. Nella fattispecie, se si prende in considerazione un Comune, ad esempio (omissis), si nota che è al tempo stesso in Phasing out e "87.3.c". Quindi, quale regime di aiuto usufruisce una piccola impresa che effettua un investimento in tale area?
2. In che modo si realizzerà  la definitiva uscita delle aree Phasing Out in termini di intensità di aiuto? (quesito del febbraio 2001)

Le caratteristiche di zona in "Phasing out" e "in deroga 87.3.c" fanno riferimento a due problematiche differenti la cui sovrapposizione può effettivamente ingenerare qualche confusione.
L'inclusione di una zona tra quelle ammissibili all'obiettivo 2 o al sostegno transitorio (phasing out) fa riferimento all'intervento dei Fondi strutturali comunitari ma non dice nulla in merito all'intensità degli aiuti; in sostanza, in quella zona vi saranno opportunità di agevolazione più numerose rispetto alle zone che non sono ammesse, opportunità offerte dai fondi comunitari e rese operative attraverso il documento di programmazione (Docup) predisposto e gestito dalla Regione. Inoltre, in tali aree, per scelta italiana, opereranno anche le Leggi nazionali che si rivolgono alle aree depresse del territorio nazionale (L. 488/92, 341/95, ecc.). Ad ogni modo, dal punto di vista dell'intensità dell'agevolazione (la percentuale di contributo), gli interventi realizzati in tali zone beneficiano di massimali di aiuto che sono identici a quelli che si hanno nelle restanti zone del territorio nazionale non ammesse all'intervento dei Fondi strutturali (15% per le piccole imprese, 7,5% per le medie); la differenza è che l'operatore che realizza investimenti in tali zone ha maggiori opportunità agevolative
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Ciò che fa la differenza, dal punto di vista dell'intensità di aiuto nelle aree del centro-nord, è soltanto l'inclusione di una zona tra quelle considerate in deroga 87.3.c, ai sensi della mappa degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea. Tale mappa prevede che le zone ammesse possano beneficiare di una intensità di agevolazione pari all'8% ESN +10% ESL per le piccole imprese e all'8% ESN + 6% ESL per le medie imprese, mentre le grandi imprese (che non sono ammesse in zone non 87.3.c se non in regime "de minimis") beneficiano di un'intensità di aiuto dell'8% ESN (fanno eccezione, quanto ai massimali, le zone 87.3.c dell'Abruzzo e del Molise).
Nel caso del Comune di (omissis), quindi, gli investimenti realizzati in tale zona beneficeranno sia di un maggior numero di opportunità (oltre alle agevolazioni valide su tutto il territorio nazionale ci si potrà avvalere anche delle misure del Docup e delle leggi nazionali per le aree depresse), sia di un'intensità di aiuto maggiore su queste stesse opportunità.
Per quanto riguarda infine la definitiva uscita delle aree in phasing out dal sostegno dei Fondi strutturali, questa si realizzerà – per quanto detto sopra - non in termini di variazione dell'intensità degli aiuti ma di una progressiva diminuzione delle risorse finanziarie messe a disposizione per tali zone nell'ambito del Docup.

Vorrei avere maggiori informazioni in merito ad un documento ufficiale della CE adottato nel 1998 che detta regole precise per date e tempi dell'ammissibilità a contributo delle spese in riferimento a date di inizio lavori/inizio investimenti e presentazione delle domande, ecc. Vorrei conoscere il documento specifico e quant'altro si riferisca all'aspetto "tempo" dell'ammissibilità delle spese (quesito del febbraio 2001).

La questione dell'ammissibilità delle spese all'intervento pubblico - cui fa riferimento la domanda - va inquadrata nell'ambito del principio della necessità dell'aiuto, che prevede l'inammissibilità alle agevolazioni degli investimenti iniziati prima della presentazione della domanda all'amministrazione competente.
Tale principio è stato affermato esplicitamente dalla Commissione per la prima volta nella Comunicazione del marzo 1998 contenente gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C 74 del 10/3/98, p. 9). In particolare, in quella occasione la Commissione si è espressa nei seguenti termini (punto 4.3.2): "I regimi di aiuto [...] devono stabilire che la domanda di aiuto sia  presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti".
Successivamente il concetto è stato ripreso in numerosi documenti in tema di aiuti di Stato e, da ultimo, è stato riaffermato nel regolamento di esenzione relativo agli aiuti alle PMI. Si tratta del recente regolamento n. 70/2001/CE (GUCE L 10 del 13/1/01, p. 33) che stabilisce le regole che permettono agli Stati membri di non notificare più alla Commissione gli aiuti erogati alle piccole e medie imprese, qualora siano rispettate determinate condizioni.
L'articolo 7 del regolamento, titolato appunto "Necessità dell'aiuto", specifica che per poter fruire dell'esenzione ai sensi del regolamento è necessario che, anteriormente all'avvio dei lavori di esecuzione del progetto per il quale è stato richiesto l'aiuto, il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro oppure lo Stato stesso abbia adottato disposizioni che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato.

Ho letto su stampa tecnica e qualificata che il settore del miele non pone particolari problemi dal punto di vista degli aiuti di Stato stante, ad oggi, la mancata istituzione di una Organizzazione comune di mercato che lo disciplini. In linea di principio dunque si possono mettere in atto nel settore interventi pubblici con una certa libertà, salvo segnalare eventualmente  gli aiuti alla Commissione europea.
È indubbio tuttavia che il miele sia un prodotto agricolo e quindi ritengo debba essere assoggettato alla stessa disciplina di tutti i prodotti agricoli (quesito del luglio 2000).

E' senz'altro vero che il miele è un prodotto agricolo, non è corretto invece assimilarlo - sotto il profilo della concorrenza e dell'ammissibilità di aiuti di Stato nel settore - a tutti gli altri prodotti agricoli. I recenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, applicabili dall'1 gennaio 2000 (GUCE C 28 dell'1/2/2000, p. 2), prevedono infatti (punto 3.1) che "...le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato". Ricordiamo che, nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli, le regole della concorrenza sono applicate dalla Commissione, non direttamente sulla base del trattato, ma nella misura determinata dal Consiglio con propri regolamenti. Riportiamo di seguito il testo del punto 3.8 degli orientamenti sopra citati: "Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I" del trattato "non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, Il MIELE, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, par. 1 e la prima frase dell'articolo 88, par. 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati