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IL
DIRITTO E LE POLITICHE COMUNITARIE
Misure
antidumping
Retroattività
delle norme comunitarie
In cosa consiste il fenomeno del dumping e
quindi in cosa possono consistere le misure anti-dumping? (quesito del dicembre
2000)
Viene definita dumping la pratica commerciale consistente
nella vendita all'estero di prodotti ad un prezzo inferiore rispetto al loro costo di
produzione. Mediante tale pratica, talvolta effettuata per liberarsi delle eccedenze, il
produttore si assicura un certo grado di penetrazione commerciale nei mercati grazie alla
forte concorrenzialità dei suoi prodotti. In genere, il dumping sui mercati esteri si
accompagna alla vendita a prezzi normali o sopraelevati nel proprio paese, in modo da
compensare le perdite subite all'estero. Una volta conquistato un mercato, chi pratica
dumping tende ad aumentare i prezzi.
Il problema del dumping riguarda le relazioni commerciali della Comunità europea con
paesi terzi. Infatti, la pratica del dumping tra Stati membri espone il produttore
comunitario al cosiddetto "effetto boomerang", ovvero al rischio di veder
reimportare i prodotti nel proprio paese al prezzo più basso.
Il dumping è vietato in ambito internazionale dagli accordi GATT. La Comunità europea
risponde al fenomeno del dumping mediante delle misure commerciali, ovvero applicando ai
prodotti che vengono importati in Europa sottocosto dei dazi in grado di compensare lo
scarto tra il prezzo applicato dal produttore estero e il prezzo applicato sul medesimo
bene prodotto nella Comunità.
Alla base della normativa antidumping comunitaria vi è il regolamento n. 384/96,
modificato nel 1998, che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure
antidumping. In sintesi, le procedure vengono aperte dalla Commissione su denuncia
motivata di una persona fisica o giuridica avente sede nella Comunità (in genere, si
tratta delle associazioni dei produttori comunitari del bene in relazione al quale si
chiede l'inchiesta). Segue l'indagine dei servizi della Commissione, che accertano la
presenza di tutte le condizioni necessarie all'applicazione delle misure. Quindi
l'adozione della decisione che può prevedere la chiusura del procedimento senza
applicazione di misure oppure imporre i dazi antidumping. Generalmente, in un primo
momento, i dazi vengono applicati in via provvisoria per un periodo di quattro o sei mesi.
Solo in una seconda fase, dopo la valutazione degli effetti dei dazi provvisori, le misure
vengono confermate definitivamente, di solito per un periodo di cinque anni.
Contro la decisione è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia o al Tribunale di primo
grado.
Talvolta, le misure antidumping si accompagnano a misure antisovvenzioni. Disciplinate dal
regolamento n. 2026/97, le misure antisovvenzioni o misure compensative vengono adottate
nel caso in cui il basso prezzo dei prodotti importati sia dovuto ad aiuti o sovvenzioni
pubbliche del paese produttore.
Sul sito del Ministero del Commercio con l'estero, è riportata una tabella - al momento
aggiornata al 31 ottobre u.s. - recante la lista dei prodotti interessati da dazi
antidumping:
http://www.mincomes.it/antidumping/indice.htm.
Il regolamento CE n. 2534/2000 della Commissione
europea del 17/10/2000 relativo all'importazione di
ovini, caprini e loro carni da alcuni paesi PECO, sebbene in vigore dal 19 novembre u.s.
si applica retroattivamente a partire dal 1° luglio 2000. Poiché la legge italiana non ha
effetto retroattivo, potendo disporre solo per l'avvenire (art. 11 c.1 disposizioni
preliminari al codice civile), chiedo come i regolamenti comunitari possano avere
validità retroattiva (quesito del dicembre 2000)
Generalmente i regolamenti
comunitari entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, a
meno che nel regolamento stesso non venga indicato un termine diverso
(art. 254 Trattato CE). Per quanto concerne la retroattività, il Trattato
di principio non la consente né la esclude; non esiste dunque una
disposizione esplicita in materia, analoga a quella presente
nell'ordinamento italiano. Si ricorda, del resto che nel nostro
ordinamento l'irretroattività delle norme costituisce un limite assoluto
solo in campo penale ed è comunque un principio i cui confini sono
oggetto di fini disquisizioni dottrinali a carattere filosofico-giuridico.
In campo comunitario, così come in ambito nazionale, è possibile che
determinati regolamenti (applicativi, esplicativi, di contenuto meramente
tecnico, ...) pur entrando in vigore solo in seguito a pubblicazione, si
applichino a decorrere da un termine precedente. Nel nostro caso, per
esempio, si tratta di un regolamento in materia di politica commerciale
che modifica un regolamento del 1999 con cui erano stati aperti per il
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 contingenti per l'importazione a
dazio agevolato di ovini, caprini e loro carni originari di alcuni paesi
terzi, tra i quali Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica ceca e
Repubblica slovacca. Nel corso del 2000, tuttavia sono stati modificati
gli accordi commerciali con i PECO citati e sono state previste condizioni
più favorevoli di immissione in libera pratica dei prodotti agricoli e
quindi anche dei prodotti in questione. Dette modifiche agli accordi sono
state attuate nella Comunità mediante alcuni regolamenti (n. 1727/2000,
2433/2000, 2434/2000, 2435/2000 e 2290/2000) che, tra l'altro, hanno
aumentato il volume dei contingenti originari a partire dal 1° luglio
2000 (il che è evidentemente a favore degli importatori che si sono
trovati, oggi, a beneficiare di un contingente più consistente di quello
che si attendevano all'inizio).
Per conformare il regolamento del 1999 ai nuovi provvedimenti è stato
adottato quindi il regolamento n. 2534/2000 che, in sostanza, non ha fatto
altro che adattare ai nuovi accordi le disposizioni applicative che, a suo
tempo, avevano attuato gli accordi originari.
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